Con la circolare n. 13/e del 13 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra le ultime modifiche normative che hanno interessato il Superbonus (Decreto “Aiuti-quater”, legge di Bilancio 2023 e Decreto “Cessioni”).
Le principali novità possono essere riassunte nei seguenti punti: La proroga dal 31 marzo al 30 settembre del termine per fruire del Superbonus per interventi realizzati sulle unità familiari. Per poterne beneficiare è, tuttavia, necessario che almeno il 30% del lavori complessivi siano stati effettuati entro il 30 settembre 2022. La possibilità di ripartire le detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2022 in 10 anni, anzichè in 4 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Nuovi chiarimenti in merito allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumolo che la Legge di Bilancio 2023 ha esteso anche alle Onlus, alle organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di promozione sociale (Aps).
Andiamo ora ad analizzare insieme più nei dettagli i contenuti della nuova circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023) ha previsto la proroga del termine per fruire del Superbonus dal 31 marzo al 30 settembre 2023, relativamente a interventi realizzati sulle unità familiari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui compunto possono essere compresi anche interventi e lavori non rientranti nel Superbonus). Per le spese sostenute dopo questa data, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, sarà possibile avvalersi di altri incentivi fiscali, quali l’Ecobonus per gli interventi di efficienza energetica, il Sismabonus per gli interventi antisismici e il Bonus Casa per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Sempre in base a quanto previsto dal Dl n. 11/2023, i contribuenti potranno ripartire in 10 anni, anziché in 4, le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell’anno 2022 per interventi edilizi rientranti nel Superbonus. Questa nuova possibilità, volta all’agevolazione della fruizione della detrazione da parte dei contribuenti, decorre a partire dal periodo di imposta 2023.
Il Superbonus al 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici può essere fruito anche dalle Onlus, le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici andranno necessariamente installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili nei quali vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’Agenzia, inoltre, chiarisce che questa agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.