Il Capo del Circondario Marittimo di Palinuro:
VISTA la nota prot. n. 9402 in data 30.06.2023 dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, relativa alla comunicazione di affidamento delle operazioni di montaggio delle attrezzature galleggianti di delimitazione e di ormeggio dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta, a cura della Società “Sub Service Giannetti S.r.l..” con sede in via C.so Italia
76, 84073 Sapri (SA);
VISTA la richiesta di autorizzazione per i lavori subacquei sopramenzionati assunta a prot. n. 7352 in data 12.07.2023 della Società “Sub Service Giannetti S.r.l..”;
VISTA la propria Autorizzazione n. 28/2023 in data 12.07.2023 relativa ai lavori subacquei di che trattasi;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21.10.2009 con il quale è stata istituita l’Area Marina Protetta denominata “Costa degli Infreschi e della Masseta”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 09.04.2015 recante l’approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”;
VISTA la propria Ordinanza N. 20/2009 in data 09/05/2009 recante la disciplina dell’attività subacquea professionale nell’ambito del Circondario Marittimo di Palinuro;
VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13/2019 in data 08.05.2019;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, e il relativo regolamento di cui al D.M.146/2008;
RITENUTO necessario disciplinare lo svolgimento dei lavori al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, emanando disposizioni temporanee nella zona di mare interessata dalle operazioni;
VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del
Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
RENDE NOTO
Dal giorno 13.07.2023 e fino al 30.07.2023, la Società “Sub Service Giannetti S.r.l.”, eseguirà, per conto dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, lavori subacquei di montaggio delle attrezzature galleggianti di delimitazione e di ormeggio dell’Area Marina Protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”, nel tratto di mare ricadente nei Comuni di Camerota e S. Giovanni a Piro (SA).
Art. 1
Interdizione della zona di mare interessata dai lavori
Per tutta la durata dei lavori, per ravvisate esigenze di sicurezza, negli specchi acquei interessati dalle operazioni, segnalati e delimitati di volta in volta dalla ditta esecutrice, e per una distanza minima di 150 metri dai mezzi nautici e dalle attrezzature/strumentazioni utilizzate, è vietato:
➢ la navigazione, l’ormeggio e la sosta di qualunque unità navale;
➢ praticare la balneazione;
➢ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
➢ effettuare attività di pesca di qualunque natura;
➢ svolgere ogni altra attività inerente i pubblici usi del mare;
Gli specchi acquei interdetti potrebbero comunque essere di volta in volta riaperti in favore
della pubblica fruizione del mare, secondo l’evolversi dei lavori ritenendo gli stessi assimilabili ad un c.d. cantiere mobile. L’apertura/chiusura delle zone di mare deve essere opportunamente segnalata e chiaramente deducibile dai fruitori del mare.
Art. 2
Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’Art. 1:
➢ le unità navali, i mezzi ed il personale facenti capo alla Società esecutrice dei lavori;
➢ le unità navali, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in
servizio;
➢ le unità navali ed i mezzi adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Tutti i mezzi autorizzati che a qualunque titolo accedono all’interno delle aree interdette devono procedere con cautela, segnalando la propria presenza al personale impiegato nei lavori assicurando ascolto radio sul canale VHF/FM CH16.
Art. 3
Navigazione in prossimità delle zone di mare interessate dai lavori
A tutela della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dai lavori devono:
➢ procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche
evolutive del mezzo;
➢ prestare la massima attenzione agli eventuali segnali provenienti dalle unità navali impiegate nell’esecuzione dei lavori attenendosi alle indicazioni fornite dagli addetti ai lavori. I mezzi nautici impegnati nei lavori dovranno essere considerati “Nave con difficoltà di manovra” ai sensi del vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare;
➢ svolgere ogni altra attività che possa creare intralcio e pericolo per il sicuro
svolgimento dei lavori.
Art 4
Obblighi dei Comandanti dei mezzi nautici
I Comandanti dei mezzi nautici impiegati nei lavori, durante l’effettuazione delle operazioni,
devono:
➢ predisporre un adeguato servizio di vedetta allo scopo di individuare eventuali unità navali che dovessero avvicinarsi eccessivamente, provvedendo nel caso ad emettere apposite segnalazioni radio/ottico/acustiche per attirarne l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi, e se necessario arrestare le operazioni e/o la navigazione;
➢ mostrare i segnali/fanali prescritti dal regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG’72);
➢ adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall’ordinaria perizia marinaresca;
➢ mantenere ascolto radio continuo su canale 16 VFH/FM;
➢ comunicare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro (tel.: 0974/938383 – via radio VHF CH16) ogni potenziale pericolo e/o evento straordinario che possa insorgere durante l’effettuazione dei lavori;
➢ effettuare i lavori solo in condizioni meteo-marine favorevoli;
➢ sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui si configurino situazioni di potenziale pericolo per la navigazione e/o la vita umana in mare;
➢ predisporre ogni attrezzatura e segnale diurno/notturno per segnalare eventuali ostacoli che possano concretizzarsi nel corso delle operazioni e costituire eventuale pericolo alla navigazione marittima, assicurando che tali segnali/attrezzature siano sempre presenti a bordo ed in perfetta efficienza, pronti per l’utilizzo in caso di necessità.
Art. 5
(Obblighi del Responsabile dei lavori/ditta esecutrice)
La ditta esecutrice dei lavori, dovrà garantire, a secondo di quanto commissionato/autorizzato, l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
➢ comunicare giornalmente l’inizio e la fine delle operazioni alla Sala Operativa
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro (tel.: 0974/938383 – via radio VHF
CH16);
➢ delimitare la zona di mare interdetta ed ogni altro pericolo/impedimento in mare in conseguenza dell’esecuzione dei lavori con segnalamenti visibili anche di notte;
➢ effettuare i lavori in condizioni meteo favorevoli, adottando tutte le misure necessarie per evitare incidenti e/o danni a persone e/o cose;
➢ predisporre un adeguato servizio di vigilanza che garantisca l’ordinato e sicuro svolgimento dei lavori e che possa segnalare ogni problematica di sicurezza all’Ufficio
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Circondariale Marittimo di Palinuro (tel.: 0974/938383 – via radio VHF CH16);
➢ adottare ogni ulteriore, opportuno, idoneo, accorgimento al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione anche nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti, avendo cura di adottare ogni cautela prevista dalla legislazione attualmente in vigore;
➢ attenersi alle prescrizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate per tali lavori e dalle ordinanze di sicurezza in premessa citate nonché ad ogni prescrizione contenuta nei titoli concessori ed autorizzativi rilasciati dai competenti Enti interessati;
➢ Munirsi preventivamente di ogni altra autorizzazione/nulla osta a cura di altri Enti a cui sono demandate specifiche competenze in ragione dei lavori da svolgere;
➢ segnalare tempestivamente all’Autorità Marittima e alle altre autorità eventualmente competenti ogni evento capace di recare pregiudizio alla sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardia della vita umana in mare e salvaguardia dell’ambiente.
Art. 6
Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni
La ditta esecutrice dei lavori, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nel presente
provvedimento, ne assume formale impegno di piena osservanza ed accetta di manlevare l’Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Art.7
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca
diverso e/o più grave reato, a seconda dell’infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164,
1174 e 1231 del codice della navigazione avvero dell’art.53 del decreto legislativo 171/2005 Codice nautica da diporto e ss.mm.ii..-
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la trasmissione agli enti interessati e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro.
Palinuro, data del protocollo
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Amalia G. MUGAVERO