
La riforma Catarbia trova finalmente applicazione, dopo innumerevoli discussioni, porta grandi trasformazioni procedurali, dopo anni sulla normativa del divorzio, snellendo e velocizzando un processo fin troppo lungo e ardimentoso, che portava le coppie a dover aspettare anche decenni prima di veder annunciata la tanto sentenza di divorzio.
La nuova normativa riguarda essenzialmente i procedimenti post 28 febbraio 2023 e non ha effetto retroattivo.
La semplificazione parte dagli atti giudiziari non più molteplici ma un unico e solo in cui siano sunte tutte le richieste, memorie, probe e controprove in cui vene meno la fase bifasica del processo abolendo l’udienza di fronte al Presidente del tribunale e al successiva fase dinanzi al Giudice ordinario.
Atto introduttivo
Il procedimento inizia con un ricorso, ma a differenza del modello precedente, qui si fa ben più complessa l’articolazione delle questioni in fatto e in diritto che non possono essere suddivise in più atti, ma vanno racchiuse tutte nel ricorso che dovrà contenere ab origine tutte le prove e gli strumenti istruttori di cui ci si desidera avvalere.
In presenza di domanda di assegno di mantenimento sarà doveroso allagare documentazione reddituale dell’ultimo triennio, estratti conto ed eventuali comproprietà.
Nella circostanza la coppia abbia figlia il ricorso dovrà contenere il “piano genitoriale” in cui fare un resoconto delle abitudini quotidiane degli legate al mondo scolastico, sportivo, sociale ivi vacanze comprese.
Costituzione di risposta
Introdotto e depositato il ricorso, compito del Presidente del Tribunale è indicare il relatore fissando udienza di comparazione entro e non oltre 90 giorni.
Il convenuto ha fino a 30 giorni prima dell’udienza per costituirsi con appropriato atto.
Viene a decadere la fase bifasica che voleva la comparizione dapprima dinanzi al Presidente del Tribunale e successivamente il collegio.
Tuttavia il Presidente del Tribunale ha il potere di mettere provvedimenti di urgenza a tutela dei figli o delle parti in caso di pregiudizio imminente o meglio “inaudita altera parte”
Memorie
Sono consentite le memorie per io ricorrente entro 20 giorni antecedenti l’udienza di comparazione delle parti per replicare , modificare o ribadire le proprie richieste, mentre per il convenuto il termine è di 10 giorni per controbattere alle memorie depositate dal ricorrente.
Altresì, è concesso al ricorrente di depositare una seconda memoria 5 giorni prima dell’udienza a replica di quelle del convenuto.
I termini non decadono nel caso le nuove circostanze riguardano i figli della coppia.
Prima udienza
Come nel vecchio rito le parti sono obbligate a comparire personalmente pena la liquidazione delle spese del giudizio e le consegue di cui all’articolo 116 c.pc. fatto salvo impedimenti gravi.
Verificata la regolarità del contraddittorio, segue la fase conciliativa che in caso di esito negativo apre la fase della controversia.
Il Giudice, in presenza di figli, fissa i provvedimenti ritenuti urgenti e provvisori, per, poi, passare all’accettazone delle richieste istruttorie rinviando successiva udienza che deve avvenire entro e non oltre 90 giorni. Seguono i termini per note e conclusioni 60 giorni antecedenti la data dell’udienza, 30 giorni per le conclusioni ew 15 giorni per le repliche.
Laddove, la causa è ritenuta documentalmente matura per la decisione, il Giudice può disporre direttamente per le conclusioni con discussione orale nella medesima udienza o con rinvio e accordo tra le parti ad altra udienza.